Normativa

Le principali norme in materia
di efficientamento energetico


Decreto Frodi

Cessione del credito: è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto contro le frodi in edilizia. Dal superbonus ai bonus casa ordinari, il DL n. 13 del 25 febbraio 2022 riscrive le regole: tornano le cessioni multiple, ma limitate e vigilate. Dal 1° maggio stop alle cessioni parziali.

Ripartono le cessioni del credito multiple, con la possibilità di tre operazioni, ma con nuovi limiti e sotto l’occhio vigile dell’Agenzia delle Entrate. Dopo la prima cessione, sono consentite altre due cessioni solo in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo Unico in materia bancaria e creditizia o verso imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Saranno vietate le cessioni parziali del credito d’imposta. Sarà introdotto il codice identificativo attribuito ai crediti d’imposta che dovrà essere indicato ai fini delle ulteriori cessioni del credito (c.d. Bollino Blu), ma non prima del 1 Maggio 2022.

Viene introdotto, inoltre, un significativo inasprimento delle sanzioni per le false asseverazioni, così come le novità in materia di assicurazione. Bisognerà stipulare una polizza per ogni pratica con massimale pari all’importo dei lavori.

Decreto prezzi superbonus 110 e bonus casa

Con un lieve ritardo, il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani ha firmato il Decreto che fissa i tetti massimi per gli interventi del Superbonus 110%.

Come evidenziato sul sito Mite,  i massimali individuati aggiornano quelli già vigenti per l’Ecobonus, aumentandoli almeno del 20% in considerazione del maggior costo delle materie prime e dell’inflazione. Notizia importante,  i massimali non comprendono l’IVA, gli oneri professionali e i costi di posa in opera. Importi da conteggiare a parte.

I nuovi massimali si riferiscono alle seguenti tipologie di intervento:

  • interventi di riqualificazione energetica;
  • strutture opache orizzontali: isolamento coperture;
  • strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti;
  • sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi;
  • strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali;
  • installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi automatici di regolazione;
  • impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione;
  • impianti con micro-cogeneratori;
  • ecc.

Attenzione, i nuovi limiti di prezzo sono validi ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese per gli interventi di:

  • risparmio energetico superbonus 110% e,
  • nei casi di cessione del credito e sconto in fattura, ecobonus “ordinario”, bonus ristrutturazione 50% e bonus facciate influenti dal punto di vista termico.

I limiti fissati dal decreto saranno validi in riferimento ai lavori il cui titolo edilizio è presentato successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

“Sostegni-ter” – bonus edilizi
UNICA CESSIONE

Ammesso soltanto un passaggio dal titolare della detrazione al fornitore

Il legislatore, dopo la stretta operata con il Dl 157/2021 (decreto anti frode), poi abrogato dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 41, legge n. 234/2021) che ne ha però interamente assorbito i contenuti, adotta altre misure di contrasto alle truffe nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche con il “decreto Sostegni ter” (articolo 28, Dl n. 4/2022): per i bonus legati a interventi edilizi e a quelli emergenziali anti Covid, non sono più possibili cessioni “a catena”, bensì, oltre allo sconto in fattura sul corrispettivo, è legittimo un solo trasferimento. In via transitoria, per i crediti che al 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di un’opzione, è permessa un’ulteriore cessione a soggetti terzi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Sono nulli i contratti conclusi in violazione della nuova disciplina.
La norma, dopo le modifiche apportate dall’ultima legge di bilancio (e prima di quelle recate dal “Sostegni ter”), prevedeva che, in relazione alle spese sostenute fino al 2024 per determinati lavori edilizi agevolati, il contribuente, anziché utilizzare la detrazione in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi, potesse optare:
– o per lo sconto sul corrispettivo dovuto alla ditta che ha eseguito l’intervento (fino a un importo massimo pari allo stesso corrispettivo), la quale recupera l’importo sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti
– o per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, successivamente cedibile ad altri soggetti.
Con l’art. 28 del Decreto Sostegni ter, viene preclusa la possibilità di ulteriori cessioni oltre la prima, con conseguente obbligo, per i cessionari, di utilizzare il credito esclusivamente in compensazione tramite modello F24. Queste, pertanto, le opzioni che restano disponibili:

  • sconto in fattura anticipato dal fornitore, che recupera la somma sotto forma di credito d’imposta, cedibile ad altri soggetti (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari), senza facoltà di successiva cessione
  • cessione del credito d’imposta ad altri soggetti (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari), senza facoltà di successiva cessione.

Spartiacque al 7 febbraio
La misura restrittiva dettata dal “decreto Sostegni ter” prevede una ciambella di salvataggio per i crediti in riferimento ai quali, alla data del 7 febbraio 2022, è stata esercitata una delle opzioni contemplate dagli articoli 121 e 122 del Dl n. 34/2020, vale a dire per lo sconto in fattura e la successiva cessione ovvero per la cessione diretta da parte del contribuente titolare della detrazione: è stabilito che gli stessi possono essere oggetto di una sola ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi, sempre, istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Più cessioni, contratti nulli
La disposizione di chiusura dell’articolo 28 del “Sostegni-ter” sancisce la nullità dei contratti conclusi senza rispettare le nuove norme, ossia i contratti che prevedono ulteriori trasferimenti di credito, ora non più possibili, in violazione, quindi, dei modificati articoli 121 o 122 del decreto legge n. 34/2020 ovvero della regola transitoria dettata per i crediti già oggetto di un’opzione al 7 febbraio 2022.

Superbonus 110

Le nuove scadenze

Edifici Unifamiliari

Si può ottenere l’agevolazione per le spese sostenute fino al 31/12/2022 a patto che al 30 giugno 2022 siano completati i lavori per il 30% del valore complessivo.

Condomini ed edifici composti da 2 a 4 unità con unico proprietario

La detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del:

  • 110% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023;
  • 70% per quelle sostenute nell’anno 2024;
  • 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

IACP e cooperative di abitazione

Possono godere della proroga fino al 31/12/2023 se al 30/06/2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Associazioni sportive

Nessuna novità per tale categoria, la quale detrarre al 110% le spese sostenute fino al 31/12/2022 solo se al 30/06/2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Un’eccezione riguarda invece i comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza: in tali casi l’aliquota di detrazione resta nella misura del 110 per cento fino al 2025. Inoltre, è previsto lo stesso vantaggio fiscale definito dai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater: ovvero, il massimale di spesa è incrementato del 50%.

Interventi trainati e fotovoltaico

Le scadenze degli interventi trainati e del fotovoltaico, in una prima bozza del decreto, erano fissate per giugno 2022. Nel testo pubblicato della Legge di Bilancio 2022 si è definitivamente fatto chiarezza: gli interventi trainati di efficientamento energetico, di installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica seguono l’orizzonte temporale degli interventi trainanti del Superbonus.

Proroga sconto in fattura e cessione del credito

Altro aspetto fondamentale della Legge di Bilancio 2022 è l’estensione dei meccanismi di cessione del credito e dello sconto in fattura:

  • Fino al 2025 per il Superbonus;
  • Fino al 2024 per tutte le altre tipologie di detrazioni (es. Ecobonus, Sismabonus, Bonus Facciate, Bonus casa).

Importante chiarimento riguarda anche le asseverazioni della congruità delle spese sostenute redatto dai tecnici abilitati.

Con l’introduzione del comma 1-ter all’art. 121 del D.L. 34/2020, viene chiarito che tale obbligo non si applica alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Altre detrazioni

Ulteriore proroga anche per le altre detrazioni fiscali:

InterventoRif. normativoScadenza
EcobonusArt. 14 del D. L. 63/201331/12/2024
SismabonusArt. 16 del D. L. 63/201331/12/2024
Bonus RistrutturazioniArt. 16 del D. L. 63/201331/12/2024
Bonus FacciateArt. 1, commi 219-224, L. 160/201931/12/2023 (con aliquota al 60%)
Bonus MobiliArt. 16 del D. L. 63/201331/12/2022 (limite 10.000 €)31/12/2024 (limite 5.000 €)
Bonus VerdeArt. 1, comma 12, L. 205/201731/12/2024

Barriere architettoniche 75%

La Legge di Bilancio, con l’introduzione del nuovo art. 119-ter al D.L. 34/2020, innalza l’aliquota di detrazione dal 50% (prevista dal Bonus Ristrutturazioni) al 75% per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Tale detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Ovviamente se l’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche è contestuale all’intervento di Superbonus, è sempre possibile applicare l’aliquota di detrazione maggiorata al 110%.

Consulta il file Blumatica con tutte le semplificazioni relative al dettaglio del decreto e ad ogni singolo provvedimento

Sulla Gazzetta Ufficiale 11/11/2021, n. 269 è stato pubblicato il D.L. 11/11/2021, n. 157, (c.d. “Decreto Antifrode“) che contiene misure volte a contrastare comportamenti fraudolenti e rafforzare i controlli sulla fruizione delle detrazioni e sulle operazioni di cessione del credito e sconto in fattura.
Il provvedimento dispone in sintesi quanto segue.

VISTO DI CONFORMITÀ ESTESO E ASSEVERAZIONE CONGRUITÀ COSTI
– Viene esteso l’obbligo del Visto di conformità anche per i casi in cui il Superbonus è utilizzato dal beneficiario direttamente in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne che nei casi in cui dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente tramite la precompilata oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (si ricorda che al momento, invece, il Visto di conformità è richiesto solo nel caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura).
– Viene inoltre esteso l’obbligo del Visto di conformità anche per i casi in cui si opta per la cessione del credito o lo sconto in fattura relativa agli altri bonus fiscali edilizi diversi dal Superbonus (elencati al comma 2, art. 121 del D.L. 34/2020).
– Viene infine previsto che in tutti i casi nei quali il contribuente intenda usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura, per tutti gli interventi agevolabili (non solo quindi per il Superbonus), è necessario acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato riferita alla congruità dei costi sostenuti, da redigersi secondo le procedure già in vigore per il Superbonus ai sensi del comma 13-bis, art. 119 del D.L. 34/2020 (in attesa che venga emanato un ulteriore decreto del Ministero della transizione ecologica chiamato a prevedere ulteriori valori di costo massimi).

Sono queste le misure di maggiore impatto operativo immediato contenute nel DL.

SOSPENSIONE COMUNICAZIONI PER LA CESSIONE DEI CREDITI
Si prevede che l’Agenzia delle entrate possa sospendere, fino a 30 giorni, l’efficacia delle cessioni del credito e delle relative comunicazioni all’Agenzia – anche successive alla prima – nel caso in cui vengano individuati determinati “profili di rischio” concernenti:
– la coerenza e la regolarità dei dati indicati;
– correlazione tra i dati dei crediti ceduti e i soggetti che intervengono nelle operazioni;
– analoghe cessioni effettuate in precedenza tra gli stessi soggetti.
anche successive alla prima, e delle opzioni inviate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020, che presentano profili di rischio, ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni. Il richiamato comma 1, inoltre, circoscrive l’ambito di individuazione dei profili di rischio utilizzabili dall’Agenzia delle entrate ai fini del controllo preventivo.
Le cessioni e relative comunicazioni riacquistano efficacia in caso di esito negativo dei controlli oppure decorsi 30 giorni.

L’attuazione della suddetta procedura di controllo preventivo è demandata a uno o più provvedimenti attuativi dell’Agenzia entrate.

Si prevede inoltre che banche, istituti di credito, poste italiane e altri operatori finanziari di cui all’art. 3 del D. Leg.vo 231/2007 non acquisiscono crediti in caso di operazioni soggette alle disposizioni antiriciclaggio di cui agli artt. 35 e 42 del D. Leg.vo 231/2007 medesimo.
Ai fini dell’individuazione delle operazioni sospette, oggetto dell’obbligo di comunicazione all’UIF, è necessario tener conto dei rischi connessi con:
i)l’eventuale natura fittizia dei crediti stessi;
ii)la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita;
iii)lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’amplia platea di cedenti.
(cfr. Comunicazione UIF – Covid 19 del 11/02/2021)

CONTROLLI AGENZIA DELLE ENTRATE E PROCEDIMENTO DI RECUPERO
Viene disciplinata in dettaglio l’attività di accertamento e di recupero prevedendo che:
– si applicano le disposizioni in materia di imposte dirette (artt. 31-45 del D.P.R. 600/1973) e di IVA (artt. 51-66 del D.P.R. 633/1972);
– viene utilizzato l’atto di recupero disciplinato dai commi 421 e 422, art. 1 della L. 311/2004, al fine di recuperare sia le somme indebitamente fruite che sanzioni e interessi;
– si prevede come termine di decadenza per la notifica del suddetto atto di recupero il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

CONCORSO NELLA VIOLAZIONE DA PARTE DEL FORNITORE O CESSIONARIO DEL CREDITO
Si prevede che la fattispecie di “concorso nella violazione” di cui al comma 6, art. 121 del D.L. 34/2020, nonché l’utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare previsto dal comma 4 del medesimo art. 121 del D.L. 34/2020, sussistono anche quando il fornitore che ha applicato lo sconto o il cessionario omettano di usare l’ordinaria diligenza richiesta per evitare la partecipazione a condotte fraudolente.
In particolare ciò si verifica sempre quando:
a) il cessionario non acquisisca preliminarmente la documentazione che comprova, in capo all’originario beneficiario, l’effettivo sostenimento delle spese e l’effettiva realizzazione degli interventi;
b) risulti manifesta la non riferibilità degli interventi al soggetto che si dichiara beneficiario originario delle relative detrazioni;
c) risulti manifesta la sproporzione tra il credito d’imposta e le caratteristiche soggettive dei beneficiari.

Art. 119 – Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Tra le modifiche più importanti del Decreto Rilancio, vi sono quelle che riguardano le nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) per gli interventi di efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus), installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Superbonus 110% e Decreto Rilancio: i nuovi tetti di spesa per l’Ecobonus

Modifiche sostanziali sono state apportate all’art. 119 del Decreto Rilancio, soprattutto alla parte relativa agli incentivi per l’efficienza energetica. Cambiano, infatti, i tetti di spesa per gli interventi previsti per il miglioramento energetico. In particolare, si applica la detrazione fiscale del 110% alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dall’1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

Tipologia di intervento 1 (trainante)

Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.

Beneficiari

Edifici o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Tetti di spesa

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:

  • a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Requisiti specifici

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017

Tipologia di intervento 2 (trainante)

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

Beneficiari

Edifici condominiali

Tetti di spesa

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

  • euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
  • a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Costi detraibili

La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Tipologia di intervento 3 (trainante)

Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

Beneficiari

Edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento.

Tetti di spesa

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000.

Costi detraibili

La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Tipologia di intervento 4

Il superbonus 110% spetta anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, se svolti congiuntamente ad uno degli interventi trainanti (interventi 1, 2 e 3) e nei relativi limiti di spesa previsti. Nel caso in cui gli interventi trainanti non possono essere eseguiti perché vietati dai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o dai regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110% si applica a tutti gli interventi di efficienza energetica, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, a patto che sia garantito il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio

Ecobonus 110%: il rispetto dei requisiti per il nuovo superbonus

Per quanto concerne l’accesso al nuovo superbonus 110% previsto per gli interventi di efficienza energetica (trainanti e non), è previsto:

  • il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
  • il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
  • la redazione dell’attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico.

Ecobonus 110% anche per demolizioni e ricostruzioni

Nel rispetto dei requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).

Ecobonus 110%: i beneficiari

Possono beneficiare del nuovo Superbonus 110% previsto per gli interventi di efficienza energetica:

  • i condomìni;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP);
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale;
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Disegno di Legge – Camera dei Deputati – Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Scarica il testo integrale)

L’emergenza Coronavirus, con la necessità di rilanciare in maniera decisa l’economia, ha spinto il Governo italiano, nel mese di maggio, a proporre un decreto legge riguardante i lavori di miglioramento dell’efficienza energetica.

Più precisamente, la detrazione fiscale diventerà ancora più vantaggiosa per le famiglie italiane, passando addirittura al 110% per le spese sostenute.

Questo significa che il contribuente italiano che effettua opere edilizie e lavori aventi come obbiettivo quello di rendere più efficiente, sotto l’aspetto energetico, l’abitazione, non ci sarà, in sostanza, alcun esborso economico.

Cosa cambia per le famiglie italiane con ecobonus 110%

Il Superbonus 110% prevede che il cittadino italiano che effettuerà l’installazione di un impianto fotovoltaico, opera compresa nell’Ecobonus, per un importo, ad esempio, pari a €10.000,00, riceverà in occasione della dichiarazione dei redditi una detrazione pari al 110% del costo dei lavori.

Tale importo (secondo l’esempio pari a €11.000,00) potrà essere usato in compensazione in 5 quote annuali di pari importo (quindi non più le classiche 10). Per chiarire, €11000/5 = €2200, la quota che ogni anno il contribuente porterà in detrazione nella sua dichiarazione dei redditi.

Perché il contribuente italiano maturi il diritto alla nuova agevolazione, occorre che l’installazione avvenga in contemporanea con uno dei 3 interventi detti trainanti, ovvero:

  • cappotto termico
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale nei condomìni
  • sostituzione impianti di climatizzazione invernale nelle abitazioni unifamiliari.

La detrazione sale dunque al 110% in uno di questi 3 casi, fino ad un ammontare pari a €48000 purché nel limite di spesa di €2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto. Identica detrazione è ammessa anche quando si procede all’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, purché entro il limite di spesa di €1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.

Se invece, il contribuente preferirà cedere la detrazione fiscale all’impresa che ha effettuato i lavori, riceverà uno sconto in fattura pari al 100% delle spese sostenute, ovvero non pagherà nulla. La cessione del credito è comunque soggetta all’approvazione da parte dell’azienda.

A loro volta, le aziende potranno cedere il credito d’imposta a soggetti terzi per ottenere immediatamente la liquidità necessaria. In questo modo, anche l’azienda otterrà un beneficio immediato, potendo cedere agli istituti bancari, operazione prima vietata.

Ad essere interessati sarebbero tutti gli interventi operati nel periodo che va dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Novità seconde case

A differenza dei precedenti interventi normativi, il Governo ha deciso di allargare la platea dei beneficiari. Il diritto al Superbonus 110% entra in funzione anche per gli interventi effettuati sulle cosiddette seconde case. Precisamente, il legislatore attribuisce il diritto al contribuente che opera lavori di miglioramento dell’efficienza energetica “sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.”

Sono ancora escluse le unità immobiliari inserite nelle categorie catastali:

  • A/1, abitazioni di tipo signorile
  • A/8, ville
  • A/9, castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici

Scarica il DL n. 34 del 19/05/2020

L’installazione di un impianto fotovoltaico, consistente in una detrazione del 50% delle spese sostenute per la sua installazione, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020: Ad essa va aggiunta la possibilità di usufruire dell’aliquota ridotta dell’IVA al 10%.

Gli impianti fotovoltaici costruiti sul tetto della propria abitazione sono un fattore green e permettono di produrre energia pulita e a basso impatto ambientale.

Si tratta di un sistema che sta riscuotendo sempre più successo: sapere che esiste la detrazione impianto fotovoltaico potrebbe aiutare ad indirizzarsi verso questa scelta ecologica.

Requisiti: accedere alle detrazioni per l’impianto fotovoltaico

Nel caso specifico del fotovoltaico, l’installazione di questo impianto ha diritto alle detrazioni che rientrano nel cosiddetto Bonus Ristrutturazioni.

Perché tale lavoro dia diritto al bonus fiscale, occorre che:

  • si tratti di impianto fotovoltaico domestico fino a 20 kW di potenza;
  • alternativamente, sia un sistema di accumulo su case già esistenti.

Detrazione impianto fotovoltaico: aliquota 2020

Il Governo italiano ha provveduto a mantenere e confermare l’aliquota fiscale al 50%, ovvero la percentuale di detrazione delle somme spese per l’installazione dell’impianto anche per tutto l’anno solare 2020, dal 1° gennaio al 31 dicembre compresi.

IVA 10%

Altro importante beneficio in termini di risparmio è il fatto che è stata confermata l’aliquota IVA 10% sui lavori eseguiti per l’impianto fotovoltaico.

Detrazione impianto fotovoltaico 2020: importo

Il costo complessivo sostenuto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, comprensivo delle opere murarie e delle prestazioni professionali necessarie per completare il lavoro, può essere detratto entro il limite massimo di 96.000 euro, comprendendo altri eventuali lavori in materia di ristrutturazioni.

Lo sconto fiscale consiste in una detrazione dall’Irpef ripartita in 10 quote annuali, con rate di identico importo.

Ammettiamo di spendere €8000 per l’installazione dell’impianto. La detrazione del 50% dell’importo speso consiste in €4000 da detrarre, in quote costanti, in 10 anni.

Dunque, ogni anno, al momento della dichiarazione dei redditi, si potrà detrarre €400 (4000:10=400).

Detrazione impianto fotovoltaico 2020: beneficiari

Diverse sono le categorie di persone che possono accedere al bonus fiscale.

Più precisamente:

  • il proprietario o il nudo proprietario
  • il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • l’inquilino o il comodatario
  • i soci di cooperative divise e indivise
  • i soci delle società semplici
  • gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali.

Detrazioni impianto fotovoltaico 2020: modalità di pagamento

Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico parlante postale o bancario, sul quale risultano:

  • causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986),
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione,
  • codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento,
  • numero e data della fattura.

Detrazione impianto fotovoltaico 2020: documentazione

Una volta effettuati gli acquisti ed i conseguenti pagamenti, occorre aver cura della documentazione da presentare al professionista abilitato od al CAF in sede di dichiarazione dei redditi.

Più precisamente serve conservare:

  • ricevuta del bonifico,
  • documentazione di addebito sul conto corrente,
  • fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti,
  • eventuale comunicazione all’ASL,
  • domanda di accatastamento, per immobile di nuova costruzione,
  • ricevute di pagamento dell’IMU, se dovuta,
  • nel caso di immobile sito in condominio, delibera di approvazione lavori dell’assemblea di condominio e relativa tabella millesimale di ripartizione delle spese,
  • dichiarazione del proprietario per il consenso ai lavori,
  • le autorizzazioni comunali richieste in fase di inizio lavori.

Detrazione impianto fotovoltaico 2020: casi particolari

Vendita della casa

Un caso particolare è quello in cui ci si può ritrovare nel momento in cui, qualche anno dopo l’installazione dei pannelli fotovoltaici, ci si ritrova a vendere l’immobile per diversi motivi.

In questa situazione, qualora la compravendita avvenga prima che sia trascorso il periodo utile alla detrazione, l’agevolazione fiscale si trasferisce, per la parte restante, al nuovo proprietario, purché sia persona fisica.

L’opzione, come specifica l’Agenzia delle Entrate, avviene salvo accordo fra le parti: il venditore può scegliere se trasferire anche il bonus oppure usufruire fino alla scadenza del periodo necessario.

Il venditore deve specificarlo nel rogito se desidera mantenere il diritto a detrarre le rate restanti, altrimenti il beneficio viene trasferito in automatico.

Decesso

Qualora si verifichi il decesso del proprietario, l’agevolazione fiscale, per gli anni rimanenti, verrà goduta dagli eredi.

Inquilino

Se l’inquilino di un appartamento situato in un condominio si trasferisce presso altra abitazione durante il periodo dell’agevolazione fiscale, potrà continuare ad operare la detrazione in fase di dichiarazione dei redditi fino a naturale scadenza del beneficio.

Autoconsumo da fonti rinnovabili e Comunità Energetiche rinnovabili: ci sono importanti novità nella Legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto-legge Milleproroghe 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 29 febbraio e in vigore dal 1° marzo.

Riportiamo l’Art. 42-bis della Legge Milleproroghe 2020:

“1. Nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, è consentito attivare l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente articolo. Il monitoraggio di tali realizzazioni è funzionale all’acquisizione di elementi utili all’attuazione delle disposizioni in materia di autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001 e alla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i consumatori di energia elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero possono realizzare comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell’articolo 22 della medesima direttiva, alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 e nei limiti temporali di cui al comma 4, lettera a) , del presente articolo.

3. I clienti finali si associano ai sensi del comma 2 nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari sono associati nel solo caso in cui le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 4 non costituiscono l’attività commerciale o professionale principale;

b) nel caso di comunità energetiche, gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l’attività commerciale e industriale principale;

c) l’obiettivo principale dell’associazione è fornire benefìci ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari;

d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4, lettera d) , compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

4. Le entità giuridiche costituite per la realizzazione di comunità energetiche ed eventualmente di autoconsumatori che agiscono collettivamente operano nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;

b) i soggetti partecipanti condividono l’energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L’energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali associati;

c) l’energia è condivisa per l’autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel perimetro di cui alla lettera d) o presso gli edifici o condomìni di cui alla lettera e);

d) nel caso di comunità energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di cui alla lettera a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell’associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione;

e) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio o condominio.

5. I clienti finali associati in una delle configurazioni di cui al comma 2:

a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;

b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;

c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b) e che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell’energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa.

6. Sull’energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell’articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

7. Ai fini dell’incentivazione delle configurazioni di autoconsumo di cui al comma 2, gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in tali configurazioni accedono al meccanismo tariffario di incentivazione di cui al comma 9. Non è consentito l’accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, né al meccanismo dello scambio sul posto. Resta ferma la fruizione delle detrazioni fiscali previste dall’articolo 16 -bis , comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti necessari a garantire l’immediata attuazione delle disposizioni del presente articolo. La medesima Autorità, inoltre:

a) adotta i provvedimenti necessari affinché il gestore del sistema di distribuzione e la società Terna Spa cooperino per consentire, con modalità quanto più possibile semplificate, l’attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità con le quali sono rese disponibili le misure dell’energia condivisa;

b) fermo restando quanto previsto dal comma 6, individua, anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all’energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale ragione, equiparabile all’autoconsumo fisico in situ;

c) provvede affinché, in conformità a quanto disposto dalla lettera b) del comma 9, sia istituito un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del presente articolo; in tale ambito, prevede l’evoluzione dell’energia soggetta al pagamento di tali oneri e delle diverse componenti tariffarie tenendo conto delle possibili traiettorie di crescita delle configurazioni di autoconsumo, rilevabili dall’attività di monitoraggio, e dell’evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti. Per tali finalità l’ARERA può avvalersi delle società del gruppo GSE Spa;

d) individua modalità per favorire la partecipazione diretta dei comuni e delle pubbliche amministrazioni alle comunità energetiche rinnovabili.

9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è individuata una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di cui al comma 2, sulla base dei seguenti criteri:

a) la tariffa incentivante è erogata dal GSE Spa ed è volta a premiare l’autoconsumo istantaneo e l’utilizzo di sistemi di accumulo;

b) il meccanismo è realizzato tenendo conto dei princìpi di semplificazione e di facilità di accesso e prevede un sistema di reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed energetici a cura del GSE Spa, allo scopo di acquisire elementi utili per la riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da operare nell’ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;

c) la tariffa incentivante è erogata per un periodo massimo di fruizione ed è modulata fra le diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditività degli investimenti, tenuto conto di quanto disposto dal comma 6;

d) il meccanismo è realizzato tenendo conto dell’equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della necessità di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi vigenti;

e) è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui al comma 8, lettera b), compresa la quota di energia condivisa, e dalla tariffa incentivante di cui al presente comma.

10. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”

DL n. 162 del 30 dicembre 2019 – legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8scarica testo completo

Con la Legge di Bilancio 2020 è stata introdotta una nuova detrazione del 90% suddivisa in rate per la durata di 10 anni per chi effettua nel corso dell’anno 2020 lavori di rifacimento delle facciate delle proprie abitazioni.

A chi spetta

Questa agevolazione viene riconosciuta per tutti coloro che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile sul quale sono stati eseguiti gli interventi. Rientrano quindi tra questi:

  • proprietari;
  • nudi proprietari;
  • titolari di altri diritti reali di godimento quali usufrutto, uso, abitazione e superficie;
  • detentori in base a contratto di locazione o comodato (a condizione che i lavori siano stati eseguiti con il consenso del proprietario);
  • familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile;
  • conviventi di fatto.

Queste condizioni, affinché venga soddisfatto il requisito, dovranno sussistere al momento dell’inizio dei lavori oppure al momento del sostenimento della spesa, qualora quest’ultima sia stata pagata prima di tale data (es: nel caso degli acconti).

Quali sono gli interventi per i quali poter beneficiare di questa misura

Sono ammessi al beneficio fiscale gli interventi rivolti al recupero ovvero al restauro della facciata esterna visibile dell’edificio, tra i quali:

  • pulitura, intonacatura e tinteggiatura esterna della facciata;
  • pulitura, tinteggiatura e manutenzione di balconi, ornamenti e fregi (es: marmi e decorazioni);
  • rifacimento di ringhiere;
  • interventi che interessano l’intonaco per oltre il 10% della superficie;
  • impianti pluviali (grondaie).

In merito alle parti dell’edificio sulle quali si può beneficiare del bonus facciate, l’Agenzia delle entrate con la “Risposta 185 del 12 giugno 2020”, ha cercato di fare ulteriore chiarezza. Nella stessa è stato infatti indicato che gli interventi per i quali è possibile usufruire del beneficio fiscale sono quelli realizzati esclusivamente sulle strutture opache verticali della facciata, sui balconi o su ornamenti e fregi. Vanno quindi esclusi tutti gli interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio (coperture, pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno, vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli).

Importante da segnalare in merito è che, al contrario degli interventi che possono già beneficiare della detrazione per ristrutturazione edilizia, quelli soggetti al bonus facciate possono riguardare anche interventi di manutenzione ordinaria.

I lavori effettuati sulle terrazze possono beneficiare del bonus facciate?

Nella Risposta sopra menzionata, l’Agenzia si è particolarmente soffermata sull’interpretazione della norma in merito agli interventi effettuati sulle terrazze. Mentre l’Istante sosteneva l’equiparazione del balcone al terrazzo a livello, l’ente ha optato per un’interpretazione differente sostenendo che la destinazione del terrazzo è, al pari di un lastrico solare, quella di coprire le superfici scoperte dell’edificio sottostante del quale costituisce, strutturalmente, parte integrante. Tale elemento viene quindi incluso a tutti gli effetti tra quelli inerenti le pareti orizzontali e non sarà possibile beneficiare del bonus facciate su tali spese.

Può essere applicato ai lavori effettuati su qualsiasi immobile?

È bene chiarire sin da subito che per poter beneficiare della detrazione è necessario che gli immobili sui quali sono effettuati i lavori siano ubicati nelle zone classificate come zone A o B o in zone ad esse assimilabili:

  • Zona A: ricomprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, incluse le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • Zona B: include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

Sono quindi esclusi tutti gli interventi che vengono effettuati nelle zone C, D, E ed F.

Qual è la documentazione necessaria?

Proprio come per le detrazioni già previste in tema di ristrutturazione e risparmio energetico, anche in questo caso sarà necessario essere in possesso di:

  • idonea ricevuta o fattura;
  • bonifici dedicati;
  • abilitazioni amministrative richieste dal Comune o, qualora si tratti di interventi di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con indicazione della data di inizio lavori;
  • certificazione ENEA (ENEA Ecobonus qualora si tratti di interventi di risparmio energetico ed ENEA Bonus Casa qualora si tratti di interventi di ristrutturazione).

A questi documenti si aggiungeranno poi, nel caso di spese da inserire al rigo E61 e seguenti del modello 730/2021, l’asseverazione di un tecnico abilitato e l’attestato di prestazione energetica (APE).

Sconto in fattura e cessione del credito, è possibile beneficiarne per il bonus facciate?

Se fino ad alcune settimane fa la risposta a questa domanda sarebbe stata negativa, con l’approvazione del Decreto Rilancio è stata introdotta una novità per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. La nuova norma ha infatti stabilito per le spese sostenute in questo periodo per le quali è possibile beneficiare del bonus facciate la possibilità di fruire:

  • dello sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al totale, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento. Quest’ultimo potrà poi a sua volta beneficiare del credito d’imposta e potrà a sua volta cederlo ad altri soggetti;
  • della trasformazione in credito d’imposta dell’importo, con la possibilità di cessione a soggetti terzi.

Lo sconto del bonus facciate arriva al 110% se si fa il cappotto termico

Il super bonus al 110% comprende anche il rifacimento delle facciate degli edifici. In pratica porta il risparmio fiscale previsto per il bonus facciate – introdotto dall’ultima Legge di Bilancio – dal 90 al 110%.
Per usufruirne è necessario però ottemperare a uno dei tre interventi “trainanti”, che danno diritto alla detrazione anche sui lavori accessori, previsti dall’articolo 119 del dl Rilancio. Nel caso delle facciate, bisogna effettuare lavori di isolamento termico (il “cappotto”) almeno sul 25% delle superfici opache orizzontali, oblique e verticali degli edifici, senza finestrature.

Guida Bonus Facciate – Agenzia delle Entrate – Febbraio 2020