Ammesso soltanto un passaggio dal titolare della detrazione al fornitore
Il legislatore, dopo la stretta operata con il Dl 157/2021 (decreto anti frode), poi abrogato dalla legge di bilancio 2022, adotta altre misure di contrasto alle truffe nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche con il “decreto Sostegni ter” (articolo 28, Dl n. 4/2022): per i bonus legati a interventi edilizi e a quelli emergenziali anti Covid, non sono più possibili cessioni “a catena”, bensì, oltre allo sconto in fattura sul corrispettivo, è legittimo un solo trasferimento.
La norma, dopo le modifiche apportate dall’ultima legge di bilancio (e prima di quelle recate dal “Sostegni ter”), prevedeva che, in relazione alle spese sostenute fino al 2024 per determinati lavori edilizi agevolati, il contribuente, anziché utilizzare la detrazione in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi, potesse optare:
– o per lo sconto sul corrispettivo dovuto alla ditta che ha eseguito l’intervento (fino a un importo massimo pari allo stesso corrispettivo), la quale recupera l’importo sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti
– o per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, successivamente cedibile ad altri soggetti.
Con l’art. 28 del Decreto Sostegni ter, viene preclusa la possibilità di ulteriori cessioni oltre la prima, con conseguente obbligo, per i cessionari, di utilizzare il credito esclusivamente in compensazione tramite modello F24. Queste, pertanto, le opzioni che restano disponibili:
- sconto in fattura anticipato dal fornitore, che recupera la somma sotto forma di credito d’imposta, cedibile ad altri soggetti (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari), senza facoltà di successiva cessione
- cessione del credito d’imposta ad altri soggetti (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari), senza facoltà di successiva cessione.
Scarica il testo completo pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 4 del 27 Gennaio 2022